EPISODE · Oct 28, 2023 · 2 MIN
DOMANDA DI PROTEZIONE: RICHIESTA APPUNTAMENTO A MEZZO PEC LA QUESTURA DEVE FISSARE APPUNTAMENTO
from Diritto dell'Immigrazione · host Avv. Fabio Loscerbo
Sintesi della decisioneLa questura deve procedere con urgenza alla formalizzazione dell’istanza di protezione internazionale reiterata del richiedente affetto da gravi disturbi psichici che ha più volte, tramite il proprio difensore, chiesto via PEC di volersi fissare appuntamento, senza riuscire ad accedere personalmente agli uffici della questura. Sussistono infatti i requisiti per la tutela cautelare, risultando strumentale all’esercizio del diritto assoluto, nonché costituzionalmente garantito dall’art. 10, co. 3, Cost. e apparendo assorbente il profilo di specifica vulnerabilità documentato dal richiedente protezione.Tribunale ordinario di Roma, sezione diritti della persona e immigrazione civile, 13 maggio 2023 RG NR 16793/23Massima e/o decisioneDecisione 2. Pregiudizialmente, va affermata la giurisdizione dell’adito giudice ordinario, attesa l’indubbia natura di diritto soggettivo della posizione giuridica fatta valere dal richiedente asilo.Come, difatti, sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha la natura di diritto soggettivo, con il conseguente radicamento della giurisdizione del giudice ordinario su tutte le controversie che lo riguardano (cfr. SS.UU. ordinanza n. 5059 del 28.02.2017, secondo cui: “la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dagli art. 2 Cost. e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e, pertanto, non degradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo”).In via ancora preliminare, deve osservarsi, in punto di diritto, che, ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ., “... fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni [del] capo [III del IV libro del Codice di Procedura Civile], chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al Giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”.La concessione della tutela postula, dunque, la ricorrenza del fumus boni iuris, ossia dell’esistenza in capo all’istante, la cui prova deve essere fornita quanto meno in termini di verosimiglianza, del diritto dedotto in giudizio e di un periculum in mora, ossia di un pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile che minacci quel diritto nel tempo occorrente alla decisione. In presenza di tali condizioni, la cautela consiste, in particolare, nella pronuncia di un provvedimento di urgenza strumentale alla realizzazione degli effetti della pronuncia di merito.3.Ciò premesso, il ricorso deve essere accolto, sussistendo entrambi i presupposti di legge, alla luce delle considerazioni che seguono.Sotto il profilo del fumus bonis iuris, l’intervento cautelare risulta strumentale all’esercizio del diritto assoluto, nonché costituzionalmente garantito dall’art. 10 comma 3 della Costituzione, di avanzare una domanda di protezione internazionale e/o speciale, presentandola - in tale ultimo caso – direttamente presso la competente Questura. Nel caso di specie, il ricorrente si è visto di fatto negare tale possibilità dalla Questura di Roma, non essendo riuscito ad accedere personalmente ai suoi uffici e non essendo riuscito ad ottenere alcun appuntamento allo scopo, nonostante i tentativi effettuati anche tramite il difensore costituito nell’odierno procedimento.Ciò posto relativamente alla verosimile fondatezza della domanda, sussiste altresì il requisito del periculum in mora, apparendo assorbente il profilo di specifica vulnerabilità come si deduce dalla documentazione medica versata in atti. Infatti, nella certificazione del 26 gennaio 2023 dell’INMP (che non è dato sapere se sia stata o meno trasmessa nella comunicazioni pec alla Questura, non risultando gli allegati) risulta che il ricorrente, nell’attualità è affetto da “Depressione Maggiore Grave”, “Disturbo da stress post traumatico con Dissociazione. Possibile anche la presenza di un delirio paranoico” che necessita la presa in carico da parte del servizio psichiatrico.La domanda cautelare deve pertanto essere accolta, con ordine alla Questura competente di formalizzare la domanda di protezione internazionale del ricorrente, concedendo apposito appuntamento, come da dispositivo.4. Le spese di lite devono essere compensate stante l’ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.p.q.m.• in accoglimento della domanda ex art. 700 c.p.c. ante causam, ordina al Ministero dell’Interno ed alla Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, di procedere CON URGENZA alla formalizzazione della domanda di riconoscimento della protezione speciale dell’istanza di protezione internazionale reiterata del ricorrente previa fissazione di appuntamento (vedi sub ordinanza di correzione);• compensa le spese di lite.Così deciso in Roma, in data 13/04/2023Il Giudice
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