Il TAR Bari conferma il diniego del permesso di soggiorno senza reddito dichiarato episode artwork

EPISODE · Mar 9, 2026 · 3 MIN

Il TAR Bari conferma il diniego del permesso di soggiorno senza reddito dichiarato

from Diritto dell'Immigrazione · host Avv. Fabio Loscerbo

Il TAR Bari conferma il diniego del permesso di soggiorno senza reddito dichiarato Benvenuti a un nuovo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione.Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo e oggi commentiamo una recente sentenza del giudice amministrativo che riguarda un tema centrale nella disciplina dei permessi di soggiorno: il requisito del reddito. La decisione è stata pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, con la sentenza numero 277 del 2026, nel procedimento iscritto al numero di ruolo generale 102 del 2026. Il caso nasce dal diniego del rinnovo di un permesso di soggiorno disposto dal Questore della provincia di Foggia. L’amministrazione aveva verificato, attraverso i sistemi fiscali e previdenziali, che lo straniero non risultava avere alcun reddito dichiarato nel periodo compreso tra il 2022 e il 2025. Il ricorrente ha sostenuto di aver comunque lavorato, ma di essere stato vittima di un datore di lavoro scorretto che non avrebbe registrato il rapporto di lavoro e non avrebbe versato i contributi, con la conseguenza che non risultavano né certificazioni fiscali né contributi previdenziali. Il TAR ha però respinto il ricorso, ricordando un principio molto chiaro del diritto dell’immigrazione: quando uno straniero chiede il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno deve dimostrare la disponibilità di un reddito sufficiente e proveniente da fonte lecita. Secondo il tribunale, questo requisito non può essere superato con dichiarazioni generiche o con il semplice riferimento a rapporti di lavoro non registrati. In altre parole, il sistema giuridico non può riconoscere valore legittimante a situazioni che, di fatto, corrispondono a violazioni della normativa fiscale o contributiva. La sentenza richiama inoltre un altro principio fondamentale: quello del tempus regit actum. Ciò significa che la legittimità del provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento in cui il provvedimento viene adottato. Di conseguenza, anche se lo straniero dovesse trovare successivamente un lavoro regolare, questo fatto non può incidere sulla legittimità del diniego già adottato. Potrà eventualmente costituire il presupposto per presentare una nuova istanza di rilascio di un titolo di soggiorno, ma non per annullare il provvedimento precedente. Si tratta di una decisione che ribadisce un orientamento costante della giurisprudenza amministrativa: il requisito del reddito rappresenta un elemento strutturale del sistema dei permessi di soggiorno legati al lavoro, perché è collegato alla sostenibilità della presenza dello straniero nel territorio dello Stato. Ed è proprio su questo equilibrio tra integrazione sociale, lavoro regolare e rispetto delle regole che si gioca oggi una parte importante del diritto dell’immigrazione. Grazie per aver ascoltato questo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione.Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo e ci sentiamo nel prossimo episodio. ⚖️Questo episodio include contenuti generati dall’IA.

Episode metadata supplied by the publisher feed · Published Mar 9, 2026

Embed this episode

Ready to play

Il TAR Bari conferma il diniego del permesso di soggiorno senza reddito dichiarato

0:00 3:20

No transcript for this episode yet

We transcribe on demand. Request one and we'll notify you when it's ready — usually under 10 minutes.

No similar episodes found.

Frequently Asked Questions

How long is this episode of Diritto dell'Immigrazione?

This episode is 3 minutes long.

When was this Diritto dell'Immigrazione episode published?

This episode was published on March 9, 2026.

Can I download this Diritto dell'Immigrazione episode?

Yes. Use the download control on the episode player to save the publisher-provided media file.
URL copied to clipboard!