PROTEZIONE COMPLEMENTARE: IL TRIBUNALE DI BOLOGNA ACCERTA IL DIRITTO A PRESENTARE DOMANDA E DISPONE CHE LA QUESTURA DI RIMINI ATTIVI IL episode artwork

EPISODE · Oct 28, 2023 · 3 MIN

PROTEZIONE COMPLEMENTARE: IL TRIBUNALE DI BOLOGNA ACCERTA IL DIRITTO A PRESENTARE DOMANDA E DISPONE CHE LA QUESTURA DI RIMINI ATTIVI IL

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TRIBUNALE DI BOLOGNA N. R.G. 2023/8503 Bologna, 14 luglio 2023 Il ricorso merita accoglimento. Appare opportuno rilevare, in via preliminare, come il presente procedimento abbia ad oggetto esclusivamente il riconoscimento o meno della facoltà del ricorrente di presentare un’istanza di rilascio del «permesso di soggiorno per protezione complementare ex art. 19, comma 1 e 1.1 d.lgs. 286/98», sicché è dunque del tutto estranea al presente giudizio ogni valutazione in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti per l’effettivo accoglimento della detta istanza, come anche la questione dell’individuazione del quadro normativo applicabile alla detta istanza. Ebbene, sotto il profilo del fumus boni iuris dell’azione intrapresa si osserva come il ricorrente ha inoltrato la domanda di rilascio del titolo in data 18 aprile del 2023 quando il d.l. 20 del 2023 non era stato convertito dalla legge. Orbene è solo con la legge di conversione, la nr. 50 del 2023, entrata in vigore il 6 maggio del 2023, che è stato soppresso il comma 2.2. dell’art. 19 d.lgs nr. 286 del 1998, il quale consentiva di chiedere il permesso di soggiorno per protezione speciale direttamente alla Questura. Tale norma non può essere applicata retroattivamente e ciò in forza dell’art. 15 della l. 23 agosto 1988 n. 400, il quale prevede che: “le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente». Nel caso di specie la legge di conversione non ha previsto diversamente, anzi ha ribadito espressamente tale regola generale stabilendo che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (cfr. art. 1 comma 2). Ne segue che nel caso di specie la Questura avrebbe dovuto ricevere e valutare la domanda di protezione complementare (non si condivide sul punto il precedente giurisprudenziale di questa Sezione allegato dalla parte resistente). Quanto al periculum in mora, anche tale elemento deve ritenersi sussistente dal momento che la mancata possibilità per il ricorrente di presentare la domanda, si traduce in un permanere del suo stato di irregolarità sul territorio e nel concreto rischio per lui di essere espulso, rischio che viene meno con la sola formalizzazione della domanda, essendo a quel punto il ricorrente in grado di dimostrare documentalmente la pendenza di un procedimento amministrativo volto alla verifica dei presupposti del non refoulement. L’espresso rifiuto di provvedere alla ricezione della domanda, in questa sede formulato per la prima volta dalla Questura, impone al Tribunale l’adozione di un provvedimento idoneo a soddisfare in concreto l’interesse del ricorrente e ad evitare pregiudizi gravi ed irreparabili, come sopra indicati. Quanto alla richiesta condanna di alla Questura di rilascio di cedolino munito di codice fiscale, appare cautela eccessivamente anticipatoria rispetto all’effettivo stadio del procedimento e rispetto alla quale il Tribunale non ritiene di doversi pronunciare certo, peraltro, della conoscenza, da parte della parte resistente della ormai consolidata giurisprudenza di questa Sezione sul punto. La novità delle questioni trattate e le oscillazioni giurisprudenziali sulla queatione, impongono la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92 comma secondo c.p.c. P.Q.M. Accoglie il ricorso e per l’effetto, ACCERTA il diritto del ricorrente a presentare la domanda di protezione complementare presso la Questura di Rimini e per l’effetto DISPONE che la resistente attivi senza ritardo il relativo procedimento.

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