EPISODE · Jan 15, 2024 · 2 MIN
Questura di Modena: il Tribunale di Bologna accogna sospensiva e ordina rilascio permesso provvisorio con codice fiscale
from Diritto dell'Immigrazione · host Avv. Fabio Loscerbo
N. R.G. 150-1/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA Il giudice designato,VISTO il ricorso ai sensi degli artt. 3, comma 1 lettera d) D.L. 17 febbraio 2017 n. 13, 19 ter del D.L.vo 150/2011 e l’istanza di sospensiva ai sensi dell’art. 5 D.L.vo 150/2011, proposto nell’interesse del ricorrente, avverso il provvedimento del Questore con il quale è stata rigettata la richiesta di permesso di soggiorno a norma dell’art, 19, D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386;RITENUTA l’applicabilità alla presente controversia del procedimento previsto dall’art. 19 ter del D.L.vo 150/2011, vertendosi in ipotesi di controversia in materia di diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19, D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286 per cui trovano applicazione l'articolo 32, comma 3, del D.L.vo 28 gennaio 2008, n. 25 e gli artt. 3 d-bis, Legge 13 del 217 e 19 ter D.L.vo n. 150 del 2011;OSSERVATA la tempestività del ricorso;RILEVATO che il ricorrente è in Italia da poco più di un anno ed ha documentato lo svolgimento nell’ultimo periodo di attività lavorativa con reddito di circa € 1.200 mensili;RITENUTO, quanto alla valutazione propria della sospensiva richiesta, che nella specie, alla luce degli elementi addotti, appaiono ravvisabili gravi e circostanziate ragioni per la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento, pur essendovi necessità di approfondimento istruttorio in ordine ai presupposti di cui all’art, 19, D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386;RITENUTO che l’irreparabilità del pregiudizio, con il possibile allontanamento del ricorrente dal territorio, consente di ritenere sussistenti i presupposti per la sospensione inaudita altera parte del provvedimento impugnato;P.Q.M.VISTI gli artt. 5 e 19 ter del D.L.vo 150/2011,SOSPENDE l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, meglio indicato in premessa, salva ogni valutazione all’esito dell’udienza – fissata per il merito – in ordine alla conferma del provvedimento;DISPONE per l’effetto la restituzione alla parte ricorrente della ricevuta comprovante la presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, avente efficacia legale di permesso di soggiorno provvisorio con facoltà di svolgere attività lavorativa, mediante rilascio a cura della Questura del codice fiscale;MANDA alla Cancelleria per l’immediata comunicazione del presente provvedimento.Bologna, 09/01/2024.
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