EPISODE · Nov 20, 2025 · 2 MIN
Ricongiungimento dei genitori ultrasessantacinquenni e presenza degli altri figli in patria_ il Tribunale di Roma chiarisce i requisiti
from Diritto dell'Immigrazione · host Avv. Fabio Loscerbo
Titolo dell’episodio:Ricongiungimento dei genitori ultrasessantacinquenni e presenza degli altri figli in patria: il Tribunale di Roma chiarisce i requisiti Podcast – Diritto dell’ImmigrazioneBuongiorno, sono l’avvocato Fabio Loscerbo e questo è un nuovo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione.Oggi analizziamo una sentenza rilevante perché interviene su un punto spesso decisivo nei ricongiungimenti familiari: la posizione dei genitori ultrasessantacinquenni e il ruolo degli altri figli rimasti nel Paese d’origine. Si tratta della decisione del Tribunale di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, depositata il 20 novembre 2025, nel procedimento iscritto al numero 27916 del 2025. Il ricorso riguardava un cittadino marocchino, titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, che aveva ottenuto dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Rovigo il nulla osta per ricongiungere entrambi i genitori. Nonostante ciò, l’Ambasciata d’Italia in Marocco aveva negato il visto d’ingresso alla madre, sostenendo che non fossero stati comprovati i requisiti previsti dall’articolo 29 del Testo Unico Immigrazione. Il Tribunale ha confermato la legittimità del rigetto, chiarendo un punto che spesso genera incertezze: la distinzione tra la condizione di “genitore a carico” e quella di “genitore ultrasessantacinquenne”, che sono alternative e non cumulative. Per i genitori che superano i sessantacinque anni, infatti, il legislatore non considera il reddito del genitore, ma la possibilità concreta che nel Paese d’origine vi siano altri figli in grado di prestare assistenza. Nel caso esaminato, la madre del ricorrente aveva otto figli complessivi, come risultava dal libretto di famiglia depositato agli atti. In questa situazione, la legge richiede una prova puntuale: il richiedente deve dimostrare che gli altri figli non risiedono in Marocco oppure che, pur essendovi, siano impossibilitati ad assistere il genitore per gravi e documentati motivi di salute. Il certificato di carico familiare prodotto dal ricorrente non è stato ritenuto sufficiente, perché attesta soltanto l’aspetto economico, senza affrontare il profilo assistenziale. La norma non si basa su una logica meramente patrimoniale: considera la capacità complessiva degli altri figli di occuparsi del genitore anziano. In mancanza delle prove richieste, il Tribunale ha rigettato il ricorso. Ti ringrazio per l’ascolto. Questo era un nuovo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione. A presto.
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