TAR EMILIA ROMAGNA - CONVERSIONE DEL PERMESSO DA STUIO A LAVORO - REQUISITI episode artwork

EPISODE · Oct 28, 2024 · 3 MIN

TAR EMILIA ROMAGNA - CONVERSIONE DEL PERMESSO DA STUIO A LAVORO - REQUISITI

from Diritto dell'Immigrazione · host Avv. Fabio Loscerbo

N. 01072/2024 REG.RIC.R E P U B B L I C A I T A L I A N AIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna(Sezione Prima)per l'annullamento- del decreto prot. n. XXX del 31 luglio 2024, comunicato inpari data al ricorrente, con cui è stato revocato il nulla osta precedentementerilasciato in data 21 ottobre 2022 alla conversione del permesso di soggiorno permotivi di studio, tirocinio o formazione in permesso di soggiorno per lavorosubordinato.N. 01072/2024 REG.RIC.Visti il ricorso e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - U.T.G. -Prefettura di Bologna;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 la dott.ssa MaraBertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presuppostiper la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;Premesso, in fatto, che:- il ricorrente è stato destinatario del nullaosta datato 21 ottobre 2022, con cui allostesso è stata concessa la conversione del permesso di soggiorno posseduto permotivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro “considerato chenella fattispecie sussistono i presupposti per il rilascio del nulla osta ai sensidell'articolo 42 del decreto legge 21 giugno 2022 n. 73”. Nell’atto si precisava che“il presente nulla osta è oggetto di revoca in caso di mancata instaurazione delrapporto di lavoro e negli altri casi previsti dalla legge”;- in data 31 luglio 2024, però, gli è stato notificato un atto di revoca del nullaostarilasciato, fondato sul parere emesso dall'Ispettorato del Lavoro collegato a unapretesa non dimostrazione della “continuativa lavorativa”;Precisato in diritto:- che la fattispecie è regolata dall’art. 6 del d.lgs. 286 del 1998, il quale prevede che“Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, al difuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, comunque prima della suascadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previorilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previstidall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”;- che l’art. 42 del d.l. n. 73 del 2022, detta, così come chiarito dalla rubrica dellostesso, norme di “Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta alN. 01072/2024 REG.RIC.lavoro” che stabiliscono delle tempistiche ridotte per il rilascio del nullaosta allavoro, fatta salva la revoca laddove gli accertamenti compiuti evidenzino lapresenza, per quanto di interesse, degli elementi ostativi di cui agli articoli 22(ovvero se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono statifalsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportellounico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine dicui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore);- che lo stesso nullaosta concesso, indicava come sola causa della possibile revocala mancata instaurazione del rapporto di lavoro;- che al lavoratore straniero non è stata contestata la violazione di tale condizionerisolutiva, ma la mancata dimostrazione della “continuità lavorativa”;Considerato che nessuna disposizione di legge risulta imporre la “continuitàlavorativa” e, prima ancora, nessuna norma comporta la revoca del nullaosta che hacondotto all’assunzione nel caso in cui vi sia, dopo l’assunzione, un licenziamentoo un cambiamento di datore di lavoro;Precisato che l’Amministrazione non risulta aver mai formalmente contestato allostraniero quanto affermato nella sola memoria depositata in atti, rappresentanteun’inammissibile integrazione della motivazione nel corso del giudizio e cioè lamancata sottoscrizione del contratto di lavoro;Ravvisata, dunque, la dedotta inadeguatezza della motivazione dell’avversatodiniego che, dunque, deve essere annullato, rimettendo all’Amministrazione ilriesame dell’istanza formulata dal ricorrente;Ritenuto, altresì, che le spese del giudizio possano, conseguentemente, trovarecompensazione tra le parti in causa;P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima),definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie eper l’effetto annulla l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti cheN. 01072/2024 REG.RIC.l’Amministrazione intenderà adottare.

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