EPISODE · Jan 21, 2024 · 2 MIN
TAR LOMBARDIA: IL PERMESSO SPECIALE PUÒ ESSERE CONVERTITO IN PERMESSO PER LAVORO
from Diritto dell'Immigrazione · host Avv. Fabio Loscerbo
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia(Sezione Quarta)ha pronunciato la presenteORDINANZAsul ricorso numero di registro generale 2346 del 2023, proposto da-OMISSIS-controMinistero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n. 1;Questura di -OMISSIS-, non costituita in giudizio;per l'annullamentoprevia sospensione dell'efficacia,del provvedimento del 28.09.2023, prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 28.09.2023, con il quale la Questura di -OMISSIS- ha decretato l'inammissibilità dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale con conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, successivo e/o connesso o che, comunque, sia in rapporto di correlazione con il predetto provvedimento.Visti il ricorso e i relativi allegati;Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;Visti tutti gli atti della causa;Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Considerato che il provvedimento impugnato, nel disporre l’archiviazione dell’istanza del ricorrente, è motivato con riferimento all’impossibilità di convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 20/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 50/2023;Rilevato che, in base alla speciale disposizione transitoria di cui all’art. 7 del D.L. n. 20/2023, i permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati nel vigore della precedente disciplina, purché ancora in corso di validità, possono essere convertiti in permesso di soggiorno per motivi di lavoro se ne ricorrono i requisiti di legge;Ritenuto pertanto che, alla sommaria cognizione propria della presente fase cautelare, il ricorso risulta assistito dal necessario fumus boni iuris in relazione al profilo sopra evidenziato, dovendosi conseguentemente disporre la sospensione del provvedimento impugnato ai fini di un motivato riesame da parte dell’amministrazione e rinviando per il prosieguo alla camera di consiglio del 12.06.2024.P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) accoglie l’istanza cautelare ai fini di un motivato riesame e rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 12.06.2024.Compensa le spese della presente fase processuale.La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
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