EPISODE · Dec 28, 2023 · 2 MIN
TRIBUNALE DI BOLOGNA: ACCOGLIMENTO SOSPENSIVA PER PROFICUA INTEGRAZIONE DEL RICORRENTE
from Diritto dell'Immigrazione · host Avv. Fabio Loscerbo
TRIBUNALE DI BOLOGNAR.G. n. 15841-1/2023Il giudice designato,visto il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente avverso il provvedimento del Questore di Bologna, con il quale è stata rigettata la sua istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata il 25.10.2022 (dunque in epoca precedente all’entrata in vigore del D.L. 10 marzo 2023, n. 20);ritenuta l’applicabilità alla presente controversia del procedimento previsto dall’art. 19 ter del D.L.vo 150/2011;rilevato che il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento del Questore, evidenziando il proficuo percorso di integrazione realizzato in Italia;ritenuto, quanto alla valutazione propria della richiesta di sospensiva (in relazione alla quale, stante il richiamo contenuto nel citato art. 19 ter del D.L.vo 150/2011, è applicabile l’art. 5 del medesimo decreto), che nella specie, alla luce degli elementi addotti, appaiono ravvisabili gravi e circostanziate ragioni per la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento, essendo configurabile una situazione di danno grave ed irreparabile derivante dall’allontanamento del ricorrente;rilevato infatti che risulta dalla documentazione prodotta che l’istante, giunto in Italia nel 2022, svolge dall’aprile 2023 regolare attività lavorativa, che attualmente è assunto con contratto a tempo determinato che reca la scadenza del 31.12.2023 e ha reperito autonoma abitazione;considerato altresì che in Italia risiede anche un fratello del richiedente;ritenuto che, in ragione della necessità di approfondimento istruttorio ed avuto comunque riguardo all’irreparabilità del pregiudizio lamentato, appaiono sussistenti i presupposti per la sospensione inaudita altera parte del provvedimento impugnato;ritenuto che gli effetti conseguenti alla sospensione del decreto di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono quelli di impedire l'espulsione del ricorrente e di considerare costui legalmente soggiornante sul territorio in attesa della definizione del giudizio di merito, come da giurisprudenza, sul punto, di questo Tribunale);P.Q.M.Visti gli artt. 5 e 19 ter del D.L.vo 150/2011,SOSPENDE l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ordinando alla Questura di Bologna il rilascio di un titolo di soggiorno provvisorio in favore del ricorrente fino alla definizione del presente giudizio;si riserva di confermare il presente provvedimento all'udienza fissata per la trattazione del merito con separato decreto.Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione del presente provvedimento.Bologna, 03/12/2023
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